Assicurazione: bonus malus. Declassamento. Prova della responsabilità dell’assicurato

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Un tema comune e sentito dagli italiani, soprattutto al sud, quello del caro assicurazioni, con particolare riferimento alla clausola del bonus malus, quella che intende premiare l’assicurato virtuoso (che non provoca incidenti) e, all’inverso, penalizzare quello “distratto” (che sinistri ne provoca).
Si menziona l’interessante sentenza della Cassazione (n.18603 del 22/09/2016) che, proprio con riferimento al cosiddetto declassamento, ha propugnato il principio secondo cui la variazione “in pejus” (il malus) opera esclusivamente nel caso in cui sussista la prova della responsabilità dell’assicurato per un danno risarcibile a terzi.
La Corte insomma, con la detta pronuncia, ha stabilito che per la corretta applicazione della clausola bonus malus, che prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri in un dato periodo di tempo, la variazione “in pejus” opera esclusivamente nel caso in cui sussista la prova della responsabilità dell’assicurato per un danno risarcibile a terzi.
Quindi, se la compagnia assicuratrice riceve una richiesta di risarcimento di un danno asseritamente cagionato da un suo assicurato e quest’ultimo, al fine di evitare il maggiore onere economico, ne contesta tempestivamente l’esistenza trasmettendo denuncia cautelativa ai sensi dell’art.1913 comma 1 c.c., grava sulla impresa assicuratrice che ha liquidato il danno al terzo ignorando o considerando infondata l’opposizione dell’assicurato, fornire la prova di avere agito con la diligenza del buon padre di famiglia nell’accertamento del danno, in relazione all’art.1218 c.c. e nella tutela degli interessi del proprio assicurato, in relazione all’art.1375 c.c. (cfr. Corte cass. Sez.3, Sentenza n.253 del 12/01/1991).
Tale pronuncia è di non poco conto, giacché da l’opportunità all’automobilista assicurato – che magari è stato penalizzato dalla propria compagnia a cagione di un sinistro che ha disconosciuto, ma che essa compagnia ha voluto ciò nonostante – per propria strategia – ugualmente risarcire rifacendosi sul proprio stesso assicurato attraverso l’applicazione del malus, di agire contro l’assicurazione per mala gestio.

Avv. Umberto Colabella
umberto.colabella@libero.it

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