Augurare la morte all’amministratore di condominio non è reato di minaccia.

Volete augurare la morte all’amministratore di condominio?
Fate pure, non è minaccia.
Secondo la Sentenza n.51618/2017 della V sezione penale della Corte di Cassazione, augurare la morte all’amministratore di condominio (nello scambio di cortesie del caso specifico trattavasi di morte per malattia) non è una condotta che può essere fatta rientrare nella fattispecie della “minaccia” come prevista dal codice penale.
Essendo, infatti, l’evento augurato non influenzabile da colui che lo ha augurato, il fatto non sussiste.
In effetti la Cassazione precisa che l’elemento oggettivo del reato di minaccia non sussiste poiché il discorso attribuito alle imputate (si trattava di 2 donne nel caso di specie) si caratterizza inequivocabilmente per il suo contenuto e svolgimento unitario, all’interno del quale non era possibile isolare, dopo le recriminazioni e le censure rivolte all’amministratore, ritenute legittime, un’autonoma prefigurazione di un male ingiusto del tutto indeterminato dalla successiva e strettamente connessa predizione della malattia incurabile della leucemia fulminante.
Il male ingiusto profetizzato, indipendente dalla volontà e della capacità di influenza dell’autore della minaccia, infausto profetizzante, non può configurare l’elemento obiettivo del reato che presuppone la prospettazione di un male ingiusto, ma idoneo a condizionare la sfera della libertà morale del soggetto passivo, che dipenda dalla capacità di influenza del soggetto agente.
Può essere utile per tutti coloro che vogliono dirne quattro agli amministratori di condominio.

Avv. Umberto Colabella
umberto.colabella@libero.it

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