Il diritto d’autore e la relativa tutela

Tutto ciò che è frutto di un’opera manuale, meccanica o intellettuale di un essere umano è degno di tutela giuridica da parte del nostro ordinamento. Sono le c.d. Opere d’ingegno. Spesso, ci capita di copiare articoli da siti e da giornali, per poi incollarli sulla nostra pagina o sul nostro blog, senza pensare a quali potrebbero essere le conseguenze di tale condotta.

Esiste una tutela per il cittadino che vede violato il suo diritto d’autore?
La risposta è si, infatti, in capo a tali opere è prevista una doppia tutela, sia civile che penale.

Il codice civile, all’art. 2575 prescrive che “Le opere dell’ingegno di carattere creativo appartenenti al dominio delle scienze, della letteratura, della musica, delle arti figurative, dell’architettura, del teatro e della cinematografia, qualunque sia il modo e la forma di espressione sono protette dal diritto d’autore”. La violazione del diritto d’autore, è perseguita anche dalla legge penale, configurandosi, tale violazione, come furto di proprietà intellettuale.

Si prenda ad esempio un libro, da intendersi come tipica espressione del pensiero dell’autore in una determinata materia. Il lettore, volendo fruire del contenuto, dovrà acquistare il testo divenendo proprietario in solido della copia nominale del libro, ma non del contenuto di esso che resterà sempre oggetto della proprietà intellettuale dell’autore. Nel caso di specie, laddove il lettore, nonostante il legittimo acquisto della copia, decidesse di riprodurre o trascrivere il contenuto del libro, ovvero lo diffondesse come suo, incorrerebbe senza indugio nella fattispecie penale di cui all’art. 171 L. 633/1941 (c.d. legge sul diritto d’autore).

Appare chiara la volontà del legislatore di equiparare la tutela delle opere intellettuali dell’ingegno umano alla tutela prevista per i beni materiali. Invero, per meglio comprendere poniamo il caso di un panetteria cui viene rubato il pane da questi prodotto, il responsabile, risponderebbe del reato di furto, di cui all’art, 624 c.p.. Allo stesso modo è stato ritenuto giuridicamente corretto attribuire una simile, ma più ben specifica tutela, allo scrittore, allo scienziato, al poeta, ovvero all’inventore che per sua professione non produce beni materiali, ma idee derivanti dal suo ingegno.

Avv. P. Francesco Gugliara
francesco.gugliara@gmail.com
francesco.gugliara@pec.it

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