Equitalia: le cartelle si prescrivono in 5 anni

Ancora una volta ci occupiamo dell’ente riscossore Agenzia delle Entrate – Riscossione (una volta Equitalia), con specifico riferimento al tema della prescrizione delle cartelle.
Quando si prescrivono le cartelle esattoriali?
Equitalia (oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione) ha sempre sostenuto che esse si prescrivono in 10 anni, prospettiva questa estremamente sfavorevole e addirittura liberticida per il povero contribuente, che seppure magari ha pagato la cartella in questione, di fatto si ritrova impossibilitato a trovare prova del pagamento dopo sì rilevante lasso di tempo.
Orbene, i giudici della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 23397 depositata in data 17.11.2016, hanno definitivamente stabilito che le pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni, Regioni etc.) si prescrivono nel termine “breve” di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.
La decisione, del resto, riprende un più risalente orientamento della corte Costituzionale (sentenza n.280/05) con cui si osservava che, con riferimento al principio del diritto di difesa (art. 24 Cost.), non è “consentito lasciare il contribuente assoggettato all’azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato e comunque, se corrispondente a quello ordinario di prescrizione”; l’arco temporale di potenziale riscossione del credito erariale non può e non deve apparire “certamente eccessivo e irragionevole”.
Non vi fidate, pertanto, dell’orientamento che Equitalia e ancora oggi l’Agenzia delle Entrate – Riscossione continua pervicacemente a diffondere (esclusivamente a suo pro) della decennalità del termine di prescrizione delle proprie cartelle.
Le cartelle si prescrivono in 5 anni (ovviamente sempre che non vi sia stata nel frattempo sentenza e/o decreto ingiuntivo passato in giudicato che abbia accertato il credito sotteso alla cartella).
Tanto va valutato dal contribuente soprattutto in relazione alla “rottamazione” delle cartelle ed alla relativa convenienza.
Ovviamente la prescrizione deve essere fatto valere attraverso apposita azione da incardinare presso l’Autorità Giudiziaria competente.

Avv. Umberto Colabella
umberto.colabella@libero.it

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