Equitalia: obbligo di inserire in cartella il dettaglio di calcoli e aliquote.

Cominciamo con un invito alla cautela ed all’attenzione in ordine alla cura delle proprie posizioni circa l’imminente scadenza del termine per la “rottamazione” delle cartelle Equitalia (oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione).
Il contribuente, infatti, prima di procedere ad un indiscriminato pagamento (che può comunque pur sempre essere conveniente a seconda dei casi) dovrebbe valutare (ovviamente in ordine alle cartelle che possono ancora essere impugnate) alcune interessanti decisioni, in particolare tra le altre quella della Cassazione (Civile tributaria) n.4516 del 21 Marzo 2012, corroborata dalla sentenza del T.A.R. Lazio, che annullava le cartelle di Equitalia non redatte o firmate da un dirigente.
Il principio propugnato dalla Cassazione, nel caso, è quello della necessaria precisione con cui deve essere redatta la cartella, che non deve limitare alla cifra globale, bensì dettagliare ogni singolo calcolo e specificare le singole aliquote che annualmente sono state maturate.
Questo per evitare che sia il contribuente a dover eseguire tali indagini, ciò che comporterebbe per lo stesso una violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
Tutte le cartelle notificate dopo il mese di Giugno del 2008 sono illegittime se prive dell’indicazione della base di calcolo.
Si riporta altresì una seconda sentenza, la n.92 del 1° Ottobre del 2012 della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che in particolare specifica che l’atto di riscossione deve presentare tutti gli elementi che consentono al contribuente di verificare la correttezza dei calcoli effettuati (es. metodo calcolo interessi).
In difetto la cartella è nulla.

Ovviamente il vizio in questione deve essere fatto valere attraverso apposita azione da incardinare presso l’Autorità Giudiziaria competente.

Avv. Umberto Colabella
umberto.colabella@libero.it

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