Gli Avvocati non pagati possono sospendere la prestazione.

Affrontiamo oggi un tema sempre ricorrente: Va pagato l’avvocato? E cosa succede in caso ciò non avvenga?
Secondo la Sentenza della Corte di Cassazione n.26465/17, il legale può rifiutare la trascrizione se il cliente tarda nell’anticipare le spese. Tuttavia, precisa la Cassazione deve guardarsi bene dal cagionare alla parte un pregiudizio irreparabile.
La sentenza in oggetto si riferisce a un caso specifico, e cioè ad una separazione e agli obblighi derivanti per essa al professionista.
Se nell’ambito di una separazione consensuale il cliente non versa prima le somme che servono per la trascrizione del verbale di trasferimento di immobili, l’avvocato può appigliarsi all’art.1460 del codice civile che regola l’eccezione di inadempimento e sospendere, così, la prestazione.
Lo ha precisato la Corte di cassazione nella sentenza numero 26973/2017, chiarendo che, però, nel fare ciò l’avvocato deve guardarsi bene dal determinare al suo cliente un pregiudizio irreparabile.
I giudici, infatti, hanno sottolineato il dovere del professionista di ispirare il suo operato al principio di buona fede, salvaguardando l’interesse della parte sino a che tale salvaguardia non comporti un onere o un sacrificio consistente.
Ad esempio, si pensi alle tempistiche della contestazione dell’inadempimento: nel valutare la responsabilità del legale la tempestività gioca un ruolo fondamentale, in quanto essa incide sulla possibilità della parte di salvare l’utilità perseguita con il contratto, ponendo in essere tutte le iniziative necessarie per superare la situazione di stallo che si verifica a seguito della sospensione del professionista e, quindi, per non pregiudicare il proprio interesse.

Avv. Umberto Colabella
umberto.colabella@libero.it

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