IL DIRIGENTE

I dirigenti sono ormai considerati la parte fondamentale dell’ente, quelli impegnati in prima linea per la conduzione e gestione e di cui rappresentano il cuore, la parte determinante. Le numerose riforme di inizio anni ’90 sono avvenute con la legge 142/1990, prima, e proseguite poi col d.lgs 29/1993. Già in quel periodo si iniziò a separare le funzioni tra politica e dirigenza, poi, si portò a compimento quel disegno che tolse agli organi di governo il potere di gestione diretta, dunque di adozione di provvedimenti gestionali di risorse umane, finanziarie e di controllo, per assegnarli alla dirigenza, vincolata, ovviamente, ad applicare tali competenze dai programmi politici e a rispondere dei risultati ottenuti sul piano tecnico ad organismi di valutazione.

Questa riforma, doverosa, non è mai stata ben accolta dalla politica che si è sentita, da un lato, espropriata di una funzione (per l’assessore comunale decidere direttamente se autorizzare un evento, o coprire una buca sull’asfalto della strada, implica immediato riscontro del consenso), dall’altro esposta ai freni della burocrazia. Infatti, la dirigenza nell’attuare i programmi politici non può che obbedire alle  normative, che sono alla base delle scelte; spesso, dunque, non rispettando quei tempi di applicazione tanto cari ai nostri politici i quali vorrebbero tutto e subito proprio al fine gestire quel consenso che gli permette di essere rieletti. Ecco allora quella parte di politica che vorrebbe la Polizia Municipale prettamente al suo servizio oppure intere Direzioni che gestiscono la concessione di autorizzazioni a loro comando e con i tempi stabiliti, pronti a non concedere o castigare chi non allineato.

La questione principale è la stabilità della dirigenza. La normativa prevede che i dirigenti, allo scopo di attuare in maniera tecnicamente corretta le direttive politiche, debbano poter agire con autonomia. Non possono ovviamente decidere gli obiettivi, né permettersi di non coglierli, ma il come e con quali mezzi è esattamente la loro funzione gestionale. Diventa fondamentale, quindi, che la dirigenza non sia a fiducia o, comunque, debitrice del proprio ruolo alle dinamiche politiche ed elettorali, perché verrebbe da un lato compromessa l’autonomia rendendola succuba dei partiti e, dunque, potenzialmente incline a scelte appunto di parte e non nell’interesse della Nazione, cosi come previsto  dall’art. 98 della Costituzione. In secondo luogo, verrebbe a mancare quella necessaria continuità amministrativa, un filo conduttore coerente, che assicuri l’attuazione delle politiche, spesso pluriennali.

Queste considerazioni sono espresse in maniera chiarissima dalla Corte Costituzionale, in particolare nella giurisprudenza consolidatasi a partire dalla sentenza 103/2007. L’idea è uno spoil system spinto fino all’inverosimile: per i dirigenti neo assunti, solo contratti a termine di tre anni; per la dirigenza di ruolo, la scelta fiduciaria nell’ambito di un albo che, a quanto si capisce, sarà aperto a chiunque, perché si vogliono eliminare i limiti percentuali all’assunzione di dirigenti esterni. Proprio le scelte che non si debbono nemmeno pensare se si vuole un’amministrazione efficiente, non di parte, utile ai cittadini. Scelte, invece, del tutto coerenti con l’intento di creare un sistema autoreferenziale e chiuso, funzionale esclusivamente alla conservazione del potere conseguito da una certa parte politica. Una commistione evidentissima tra politica e funzione amministrativa dirigenziale, acquisita per cooptazione, che certamente non dà esattamente l’idea dell’autonomia richiesta in capo ai dirigenti pubblici dalla legge e dalla Consulta. Esattamente per avere un modello di dirigenza politicizzata, che mediante porte girevoli entri ed esca da incarichi politici e funzionali, impegnandosi direttamente nel procacciamento di consensi politici. Tre sono i modelli di dirigenza pubblica che alla prova dei fatti si sono dimostrati costosi, dannosi e deleteri: i direttori generali, amministrativi e sanitari delle Asl; i segretari comunali; i direttori generali dei comuni. Le Asl, come è noto, sono state la concentrazione tra le più spaventose di debito pubblico e mala amministrazione sotto tantissimi aspetti, spesso anche penali, all’interno di uno spettro vastissimo di reati. I comuni, da 20 anni sotto la guida di segretari comunali oppressi dal giogo dello spoil system e da direttori generali esterni esattamente modellati sulla dirigenza politicizzata, in tantissime situazioni hanno portato a disperate condizioni di dissesto, come Alessandria, Roma, Palermo, Napoli, Catania, Torino e Reggio Calabria.

Il regime degli incarichi dirigenziali a conferimento, rinnovo, revoca, e mancato rinnovo,  si è  rivelato un efficace strumento per l’affermazione della supremazia della politica sulla dirigenza. La subordinazione dei dirigenti pubblici ai politici rende evanescente anche la distinzione funzionale di ruoli e responsabilità tra le due componenti al vertice dell’amministrazione. Se i dirigenti sono «manipolabili e persino ricattabili», il corpo politico può riappropriarsi della gestione, senza tuttavia assumerne la corrispondente responsabilità, la disciplina del conferimento degli incarichi dirigenziali è divenuta strumento di fidelizzazione dell’amministrazione alla politica. La classe politica accettò volentieri di rendere l’alta dirigenza responsabile, anche giuridicamente, di tutti gli atti di gestione. Infatti, non ci si può dimenticare che lo sfondo nel quale questa disciplina fu adottata è rappresentato dall’“intrico” d’inchieste giudiziarie che portarono alla dissoluzione dei partiti politici dell’area dell’allora maggioranza parlamentare. L’imputabilità diretta ed esclusiva dei dirigenti, a seguito dell’esperimento dell’azione penale, è stata accolta con sollievo dai politici sopravvissuti a tangentopoli vi è poi anche che, di converso, con la fidelizzazione politica, la dirigenza continua a sfuggire a meccanismi in cui la carriera sia legata a un accertamento oggettivo della professionalità e della produttività. Nel nuovo regime, la dirigenza migliora notevolmente le proprie condizioni retributive e ottiene che l’instabilità dell’incarico non comporti la precarietà del rapporto di lavoro. Come si è visto, i vari espedienti che rendono gli incarichi temporanei svuotano l’istituto della responsabilità dirigenziale. La tendenza all’alternanza tra i due schieramenti politici principali consente alla dirigenza schierata politicamente di alternarsi negli incarichi meglio retribuiti. Inoltre, utilizzando il potere di nomina, si pone la dirigenza  in una condizione di debolezza, se non di sostanziale ricattabilità. (Giuseppe Beato)

Ciò favorisce una caratteristica originaria della dirigenza pubblica: formare una società di uguali non meritocratica. Se nel primo ventennio si faceva carriera per anzianità, nel secondo si va avanti per conformità politica. Ma né ora né allora la professionalità, la capacità e il merito giocano un ruolo decisivo. L’alternativa potrebbe essere quella di rendere stabile il rapporto di lavoro della dirigenza attraverso una seria e dura selezione professionale che comporti una puntuale e vera valutazione dello stesso anche attraverso il raggiungimento degli obiettivi, valutandone effettivamente la performance e, in caso di mancato raggiungimento di quanto stabilito, la rimozione dall’incarico ponendo fine a quel turbinio di nomine fatte con compiacenza attraverso un massiccio uso dell’art. 110 del testo unico enti locali (TUEL). Procedendo, inoltre ove fattibile, a carico di quel Dirigente posto ad uso e consumo della classe politica attraverso la segnalazione per  eventuali abusi o omissioni.

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