La tutela prevista in caso di violazione del copyright.

Nel nostro ordinamento, il diritto d’autore è regolato dal Codice Civile, agli articoli 2575-2583, e dalla Legge n.633, del 22 aprile 1941, denominata “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”.

Tuttavia la disciplina normativa e giurisprudenziale, a causa degli innumerevoli sviluppi commerciali e tecnologici, avvenuti nel corso del tempo, ha subito diverse modifiche. Non da meno, sono da segnalare gli interventi normativi dell’Unione Europea con trattati e convenzioni internazionali.

Ritornando alla legge nazionale, l’art.1 della L.633 del 1941, definisce così le opere sottoposte a tale tutela: “Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”. Ricadono altresì, nell’ambito di tale tutela anche i programmi software per computer e banche dati.

Quali sono le azioni che posso esperire se ritengo sia stato violato il mio diritto d’autore?

Analizziamo quindi gli strumenti di tutela in sede civile.

  • Azione di accertamento cautelare e con funzione inibitoria: ai sensi dell’art.156 L.633/41 chi ha motivo di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante, oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già verificata, può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia inibita la violazione.
  • Azione a tutela del diritto di rappresentazione o di esecuzione dell’opera: il titolare dei diritti intellettuali di un’opera cinematografica, musicale, teatrale ecc., in qualità di proprietario del diritto di rappresentazione o di esecuzione dell’opera da destinare ad un pubblico spettacolo, può presentare al Prefetto della Provincia un’istanza volta ad ottenere la proibizione della rappresentazione, o della esecuzione, ogni qualvolta manchi la prova scritta del consenso da esso prestato.
  • Azione per la distruzione o rimozione del risultato del comportamento illecito: in questo terzo ed ultimo caso, il soggetto che viene leso nell’esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere la distruzione o la rimozione dello stato di fatto da cui risulta la violazione. Oggetto di rimozione o distruzione possono essere solo gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonché gli strumenti utilizzati per la riproduzione o diffusione. In aggiunta ovvero in alternativa a tale azione è prevista l’azione per il risarcimento del danno, attraverso la quale è possibile ottenere il risarcimento del danno subito a causa del comportamento lesivo.

La disciplina penalistica si presenta di gran lunga meno articolata della suddetta. Possiamo affermare che le sanzioni penali mirano a tutelare tutte le opere disciplinate dalla legge appartenenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura. Tali violazioni del diritto d’autore sono punite o con la privazione della libertà personale o con l’applicazione di pene pecuniarie.

Avv. P. Francesco Gugliara
francesco.gugliara@gmail.com
francesco.gugliara@pec.it

Share Button
Rate this post

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*