Il lavoratore assente per malattia deve comunicare al datore di lavoro i motivi dell’assenza

Secondo la Sentenza della Corte di Cassazione n. 26465/17, infatti, sul lavoratore, assente per malattia, grava un preciso obbligo: quello di comunicare al capo le ragioni che giustificano l’assenza e l’inosservanza di tale obbligo può comportare il licenziamento.
Precisamente, la Cassazione specifica che per comminare la massima sanzione disciplinare del licenziamento è necessario che l’assenza abbia superato il quarto giorno giacché il superamento di tale limite costituisce giusta causa di licenziamento.
2 i presupposti richiesti, quindi:
L’omessa comunicazione dei motivi dell’assenza, ed un assenza che si sia protratta per più di 4 giorni.
E’ interessante notare, però, che la circostanza che il lavoratore sia o meno effettivamente malato non assume rilievo.
Infatti la sanzione è diretta a colpire specificatamente l’inadempimento degli obblighi di comunicazione che gravano sul lavoratore.
Come si legge nel testo della sentenza “La ratio di tale disciplina è evidente e corrisponde all’esigenza di rendere edotto il datore di lavoro nel più breve tempo possibile dell’assenza di un suo dipendente; la cadenza degli adempimenti è preordinata a consentire all’imprenditore di provvedere con tempestività ad assumere gli interventi organizzativi necessari ad assicurare il buon funzionamento dell’impresa e della produzione. Le parti sociali hanno valutato, con apprezzamento insindacabile dei contrapposti interessi, che il protrarsi dell’assenza non assistita dall’adempimento degli obblighi suddetti costituisce inadempimento così grave da giustificare il licenziamento, in quanto trascende il limite di tollerabilità di un’assenza non giustificata”.
La sentenza in oggetto è stata in pratica l’occasione con cui con l’occasione la Corte ha voluto fare un sintetico riepilogo sugli obblighi del lavoratore che scaturiscono dagli articoli 9 e 10 del CCNL mettendo in evidenza l’ordine crescente delle sanzioni in base alla gravità degli inadempimenti.

Avv. Umberto Colabella
umberto.colabella@libero.it

Share Button
5/5 - (1 vote)

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*