Sospensione rata mutuo per dipendenti e autonomi – Covid-19: ecco come fare

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A seguito dell’esplosione dell’attuale emergenza Covid-19, ai fini del sostegno al lavoro, alle famiglie ed alle imprese, evidentemente danneggiate economicamente per via dello stop lavorativo forzato, il governo ha emesso il tanto discusso decreto c.d. “cura italia”, di cui abbiamo già ampiamente parlato riguardo i lavoratori autonomi.

Tra critiche e lamentele dell’opinione pubblica, ci addentriamo ad analizzare quelli che possono essere gli elementi favorevoli ai cittadini.

Uno degli aspetti potenzialmente di interesse a molti cittadini, in particolar modo alle famiglie è senz’altro la possibilità prevista all’art. 54 del suddetto decreto legge, di sospendere le rate del mutuo stipulato per l’acquisto della prima casa, dando attuazione al fondo di solidarietà cd. “Fondo Gasparrini”.

Tale norma, in virtù dell’emergenza epidemica, prevede alcune deroghe all’ordinaria disciplina del fondo già prevista dall’articolo 2, commi 475 a 480 della legge 244/2007.

Il suddetto fondo istituito nel 2007, dalla già citata legge, prevede la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto esclusivamente della prima casa, il cui importo erogato non sia superiore a 250.000 euro e siano state già versate almeno 12 rate, di beneficiare della sospensione del pagamento rateale al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, tali da incidere negativamente sul reddito familiare.

La disciplina ordinaria consente l’ammissione al beneficio nei soli casi di

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato;

  • cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.);

  • morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.

Tuttavia, con il Decreto Legge n. 18/2020, c.d. “Cura Italia”, emanato in occasione dell’emergenza sanitaria per l’epidemia da Coronavirus si allarga la platea dei potenziali beneficiari alle seguenti categorie:

  • I lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali). La sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per una durata massima complessiva non superiore a:

a. 6 mesi, in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro compresa tra 30 e 150 giorni lavorativi consecutivi

b. 12 mesi, in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi

c. 18 mesi, in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi

Ferma restando la durata massima complessiva di 18 mesi, la sospensione può essere reiterata, anche per periodi non consecutivi, entro i limiti della dotazione del Fondo.

 
  • · I lavoratori autonomi e liberi professionisti, ma per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto, che hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

Inoltre, per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge, è stato inoltre eliminato il requisito della presentazione del modello ISEE per accedere al Fondo di Solidarietà.

 

Come fare richiesta?

continua…

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