Utenze: le Bollette di luce, acqua e gas si prescrivono in 2 anni.

Sarà capitato a molti di voi di vedersi arrivare la classica “sfogliatella”, termine con cui ci si riferisce non al gustoso dolce, quanto piuttosto ad una richiesta di pagamento di una ingente somma di denaro, motivata anche magari, ma che appare comunque ingiusta e ingiustificata, e comunque riconducibile ad un comportamento poco corretto del (presunto) creditore.
E’ il caso di alcune maxi bollette (luce, acqua, gas, secondo i casi) con cui vengono addebitati, col termine “conguaglio” (operazione di contabilità tendente a livellare situazioni sperequate o a stabilizzare fenomeni soggetti a frequenti oscillazioni) saldi relativi a differenze di somministrazione di prodotti quali quelli menzionati, differenze che si accumulano nel tempo e di cui il gestore di turno pretende, poi, tutto insieme il pagamento.
Se da un lato è giusto pagare la somministrazione del prodotto pur ricevuto, dall’altro non è possibile essere sottoposti alla liberticida eventualità di vederselo addebitare tutto insieme e dopo un rilevante lasso di tempo, e poi addirittura con l’addebito degli interessi, col risultato di compromettere il menage familiare.
Orbene, con l’approvazione della manovra di bilancio 2018, le maxi bollette derivanti dai menzionati conguagli, finalmente, spariranno.
Infatti, come da menzionato provvedimento, nei contratti di fornitura di energia elettrica, acqua e gas, il diritto al corrispettivo si prescriverà in due anni.
Opererà, pertanto, un termine di prescrizione BREVE (2 anni appunto) che terrà al sicuro l’utente dalla terribile pratica sovente posta in essere dai gestori di rimandare per anni la riscossione del (pur dovuto) corrispettivo senza colpa dell’utente che si vede poi recapitare la “sfogliatella” con tutti gli interessi.
Inoltre l’utente avrà diritto alla sospensione del pagamento in attesa della verifica della legittimità della condotta dell’operatore, nel caso in cui:
– siano state emesse fatture a debito nei riguardi dell’utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni;
– l’Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l’accertamento di violazioni del codice del consumo relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall’operatore interessato;
– l’utente abbia presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
In particolare, il venditore/distributore avrà l’obbligo di comunicare all’utente l’avvio del procedimento di cui sopra e di informarlo dei conseguenti diritti. È in ogni caso diritto dell’utente, all’esito della verifica sulla legittimità della condotta dell’operatore, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.
La disciplina descritta, tuttavia, non trova applicazione qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell’utente.
Ricordatevi, però, che la prescrizione NON è rilevabile d’ufficio, insomma per farla valere bisognerà specificatamente eccepirla nell’eventuale procedimento azionato.
Insomma, non vi dimenticate mai di voler bene all’avvocato.

Avv. Umberto Colabella
umberto.colabella@libero.it

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