Equitalia: nullità delle cartelle notificate a mezzo PEC

Vista l’attualità del tema, collegato anche alla “rottamazione” delle cartelle Equitalia (oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione), si vuole riportare un altro interessante aggiornamento circa i motivi di opposizione delle cartelle esattoriali che continuano a essere notificate dal beneamato concessionario Equitalia.
Forse non tutti lo sanno, ma dal primo giugno 2016, la notifica delle cartelle da parte di Equitalia ad imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi avviene a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
A stabilirlo l’art. 26 del D.p.r. 29/09/1973, n.602, come modificato dall’art.14, comma 1, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n.159, che disciplina anche le modalità e il perfezionamento della notifica nel caso in cui l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo o quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio.
In tali ipotesi, infatti, la notificazione avverrà mediante deposito dell’atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia al destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento.
Se, da un lato, quanto sopra rappresenta un ulteriore passo avanti verso il traguardo dell’era digitale e dell’informatizzazione con parallela diminuzione dei costi correlati alle notifiche tradizionali (attraverso il mezzo cartaceo), dall’altro le dette notifiche a mezzo PEC evidenziano carenze, formali e non, che possono dar luogo ad altrettanti motivi di annullamento delle medesime.
Cominciamo con le sentenze pronunciate dalla Commissione Tributaria di Lecce n.611 del 26/02/2016 e dalla Commissione Tributaria di Napoli n.1817 del 12/05/2016 che, evidenziando alcune patologie del sistema di notifica, hanno dichiarato nulle le notifiche eseguite a mezzo PEC per diversi ordini di motivi, che attengono in primis specificamente alla cartella di pagamento allegata alla notifica PEC, e poi alle modalità di esecuzione della notifica telematica, che non garantirebbero l’effettiva apertura e lettura del documento da parte del destinatario, ma solo la disponibilità del documento nella casella di posta di quest’ultimo.
Orbene:
Con riguardo al primo aspetto, secondo i giudici tributari, con la notifica PEC si trasmette una mera copia della cartella di pagamento che non garantisce la sua conformità all’originale, in quanto si tratta di una copia informatica priva di attestazione di conformità e di firma digitale, entrambe necessarie per ritenere, ai sensi dell’art. 22 del Codice dell’Amministrazione Digitale, la copia conforme all’originale.
Va anche detto che i funzionari di Equitalia, pur essendo stati ritenuti dalla Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro (n.1674/2014) abilitati ad attestare la conformità in quanto organi indiretti della P.A., non avrebbero secondo la Corte di legittimità tale potere, tanto da evidenziare lo specifico onere dell’esattore di depositare in giudizio l’originale dell’ingiunzione di pagamento a fronte della contestazione sul punto da parte del contribuente (cfr. Cass. 8446/2015).
Si aggiunge, ancora, che se il contribuente contesta la regolarità della notifica ricevuta a mezzo PEC, Equitalia ha l’onere di provare la conformità dell’atto digitale trasmesso a mezzo Posta Elettronica Certificata all’originale prodotto in giudizio, non essendo sufficiente il deposito della PEC in cui è scritto che il messaggio originale è incluso in allegato specificando le modalità della sua apertura.
Altro motivo che ha spinto la Commissione Tributaria di Lecce a dichiarare la nullità della notifica a mezzo Posta Elettronica Certificata della cartella di pagamento, consiste nel fatto che la notifica PEC non garantirebbe l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, in quanto “il gestore del sistema garantisce soltanto la disponibilità del documento nella casella di posta elettronica del destinatario e ciò prescinde da ogni possibile verifica dell’effettiva apertura e lettura del messaggio”.
In particolare, mentre con la mail ordinaria il Gestore notifica al mittente l’avvenuta lettura del messaggio, la medesima informazione non viene fornita se si utilizza la Posta Elettronica Certificata, che notifica il messaggio di avvenuta consegna, anche se il destinatario non apre la PEC.
Questo orientamento, tuttavia, potrebbe non essere condiviso, avuto riguardo del valore legale della ricevuta di avvenuta consegna ai fini del perfezionamento della notifica PEC.
Ovviamente il vizio in questione deve essere fatto valere attraverso apposita azione da incardinare presso l’Autorità Giudiziaria competente.

Avv. Umberto Colabella
umberto.colabella@libero.it

Share Button
Rate this post

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*