È fedifrago il marito in cerca di incontri amorosi sul web

Quanto influiscono i “social” nella nostra vita di tutti i giorni?

Quanto, in particolare, nella vita di coppia e nelle relazioni affettive?

Tanto.

Non solo per l’invadenza sottile che induce oggi chiunque a non poter stare senza, ma anche per l’inevitabile uso distorto, e certamente non consono alla vita di coppia, che taluno può farne e che poi puntualmente tende a minimizzare.

E’ solo un social, si dice. Beh, non è proprio così.

Premetto:
l’Art. 143 del codice civile, al libro I (delle persone e della famiglia), al titolo VI (del matrimonio) al capo IV (dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio) recita: “… Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione…“.

Orbene, la I Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 9384 del 16 aprile 2018, ha stabilito che la condotta del marito, intento alla ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet, integra una violazione dell’obbligo di fedeltà ex art. 143 del codice civile, in quanto costituisce una circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione.

Ripercorro in via di estrema sintesi la vicenda:
Il marito incardinava il procedimento per la separazione in primo grado chiedendone l’addebito a carico della moglie per avere ella abbandonato la casa coniugale.

Il Tribunale respingeva la domanda di addebito della separazione proposta dal marito a carico della moglie e, anzi, lo condannava a mantenerla con un contributo mensile di € 600,00.

Il marito, allora, ricorreva in appello avverso tale sentenza, ma la Corte d’appello confermava la decisione del Tribunale.

Il marito non si arrendeva e ricorreva in Cassazione, laddove, in particolare, si lamentava del fatto che la Corte d’Appello avesse ritenuto giustificato l’allontanamento della moglie dalla casa coniugale, senza preavviso, esclusivamente per la scoperta di un interesse del marito alla ricerca di compagnie femminili sul web.

La moglie, insomma, se ne era andata di casa in quanto il marito cercava compagnie femminili tramite internet.

Pur non negando la circostanza, il marito la minimizzava e riteneva che queste sue ricerche di compagnie femminili sul web non giustificasse la condotta della moglie che si allontanava dalla casa coniugale.

La Suprema Corte, pronunciandosi su quanto stabilito dalla Corte d’Appello, ne condivideva in sintesi l’orientamento.

Escludeva che la moglie avesse infranto l’obbligo di coabitazione, in quanto il suo allontanamento era stato provocato, ab origine, dall’atteggiamento del marito, che ricercava relazioni extraconiugali tramite internet.

Nella condotta del marito, pertanto, la Corte ravvisava proprio la violazione dell’obbligo di fedeltà di cui al richiamato art. 143 del codice civile.

La ricerca di relazioni extraconiugali sul web veniva ritenuta circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione. Anche se poi, di fatto, il marito non aveva fisicamente incontrato le donne che cercava sul web.

L’ordinanza della Suprema Corte è di non poco conto e rappresenta una conquista giuridica dettata dall’adeguamento ai tempi attuali.

Essa innanzi tutto conferma il tradizionale orientamento giurisprudenziale secondo cui, affinché una condotta violativa dei doveri coniugali possa essere motivo di addebito della separazione, occorre che essa sia in rapporto causale con la crisi matrimoniale.

Nel caso di specie, è pur vero che la donna ha abbandonato la casa coniugale, ma tale abbandono è stato indotto, ab origine, dal fatto che il marito cercava compagnie femminili sul web.

Quindi è proprio la condotta del marito che ha provocato la rottura coniugale, non quella della moglie che, invece, ha reagito con l’allontanamento.

Ulteriore conseguenza degna di nota e, a parere di chi scrive, di plauso:

L’ordinanza conferma una nozione dell’obbligo fedeltà ben ampia, per niente circoscritta al puro e semplice adulterio.

Oggi la fedeltà non viene ricondotta puramente e semplicemente al “non tradire” in senso fisico, ma raccoglie in sé tutta una serie di comportamenti, anche non sessuali, che integrino una lesione del reciproco dovere di devozione dei coniugi e, quindi, della comunione materiale e spirituale.

Il marito non avrà, forse, avuto incontri sessuali con altre donne. Però li stava ricercando su internet.

E non v’è chi non veda, in tale atteggiamento, una mancanza di rispetto, come minimo, ma di fatto un’offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge, tale da far sorgere, tra l’altro, plausibili sospetti di infedeltà.

Alla luce del riportato diritto, mi sono trovato a chiedermi cosa ha fatto alle nostre vite l’accesso massivo al web ed ai vari social.

Le ha migliorate?

Ci ha aiutato a stare meno soli?

Non lo so, forse no a entrambe le domande.

Riflettendo ancora mi sono detto che probabilmente non è quello il punto.

Forse, alla fine, tutto si riconduce allo squallore di un uomo che invece di lasciare la moglie perché non l’ama più, ne cerca altre su internet e poi si lamenta se lei se ne va.

E internet? Facebook? E i vari social che ci invadono e di cui non possiamo fare senza?

Come tutto ciò che ci circonda, buoni o cattivi a seconda di come li si usa.

Avv. Umberto Colabella

umberto.colabella@libero.it

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