Addio Belén???

Qualche mese fa, sfrecciando in bicicletta sul lungomare, mi si parò innanzi Belén, gigantesca, in tutta la sua magnifica bellezza.

Non proprio lei, purtroppo, bensì il manifesto pubblicitario gigantesco (una quindicina di metri almeno) del marchio di intimo che ritraeva la modella.

Un po’ perché correvo, ma soprattutto perché avevo lo sguardo rapito dall’imponente immagine pubblicitaria, stavo andando a finire addosso a 2 turisti che camminavano lì vicino e che non sapevano più come fare per attirare la mia attenzione.

All’ultimo istante ripresi il controllo della bici (fortuna che non ero in moto) evitando l’incidente, ma non la figuraccia.

Mi sovviene questo aneddoto, strappandomi un sorriso, ora che ho appreso dell’ordinanza della seconda sezione civile della Cassazione, la n. 26346 del novembre 2017, e, soprattutto, delle sue motivazioni.

La vicenda prende le mosse da un ricorso proposto avanti al Giudice di Pace di Ancona da una società di servizi che aveva apposto delle locandine pubblicitarie sui pali della luce e che per questo era stata multata.

La società ricorrente chiedeva, pertanto, al giudice di Pace, l’annullamento di tali cinque verbali di contestazione elevati dalla Polizia Municipale di Ancona.

Il Comune di Ancona si costituiva e domandava, ottenendolo, il rigetto dell’opposizione.

La ricorrente, dopo aver proposto appello respinto dal Tribunale di Ancona con sentenza n. 1230/2012, non si arrendeva e proponeva ricorso per cassazione. Il Comune di Ancona resisteva con controricorso.

La società ricorrente, in particolare, eccepiva che il Tribunale di Ancona avrebbe errato nel ritenere che le locandine pubblicitarie (da essa posizionate sui pali della luce di due vie cittadine di pubblico accesso e transito in assenza di autorizzazioni) fossero idonee, nonostante le loro ridotte dimensioni, a disturbare l’attenzione dei conducenti, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.
Ad avviso di parte ricorrente, non sarebbe stata necessaria, alla luce delle caratteristiche delle suddette locandine, alcuna autorizzazione, essendo questa prevista solo per i manifesti idonei a distrarre i guidatori.

La doglianza veniva ritenuta infondata dalla Corte di Cassazione.

Infatti, l’articolo 23 C.d.S., comma 1, che vieta la collocazione sulla sede stradale, sulle sue pertinenze, o in prossimità di essa, di “insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sul le strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione”, mira ad impedire la collocazione sugli spazi destinati alla circolazione veicolare, così come sugli spazi a questi adiacenti, fonti di captazione o disturbo dell’attenzione dei conducenti dei veicoli. In ragione di tale ratio, il successivo comma 4, affida all’ente proprietario della strada la valutazione del maggiore o minore impatto di ogni messaggio pubblicitario sull’attenzione dei conducenti e, in funzione di tale valutazione, subordina ad autorizzazione la “collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari” lungo le strade o in vista di esse.
Dal complessivo sistema normativo si evince, pertanto, che l’impatto visivo e le potenzialità di disturbo delle insegne, in considerazione delle loro caratteristiche (dimensioni, luminosità, intermittenza, rifrangenza, ecc.) e della correlazione con il luogo e le eventuali installazioni contigue (centro abitato, periferia dello stesso, suburbio, insegne viciniori od assenza di esse, ecc.) devono essere previamente valutate dall’ente proprietario della strada o dal Comune, onde adempiere alla funzione loro demandata della tutela della sicurezza della circolazione (Cass., Sez. 2, n. 4683 del 26 febbraio 2009, Rv. 606766-01).

Nel caso in esame, non risultava che la necessaria autorizzazione fosse stata domandata, per cui il ricorso fu respinto.

La massima che se ne ricava, pertanto, è che l’impatto visivo e le potenzialità di disturbo delle insegne, in considerazione delle loro caratteristiche (dimensioni, luminosità, intermittenza, rifrangenza, ecc.) e della correlazione con il luogo e le eventuali installazioni contigue (centro abitato, periferia dello stesso, suburbio, insegne viciniori od assenza di esse, ecc.), devono essere previamente valutate dall’ente proprietario della strada o dal Comune, onde adempiere alla funzione loro demandata della tutela della sicurezza della circolazione

La società, pertanto, non avrebbe potuto apporre quelle locandine sui pali della luce, se non dopo apposita autorizzazione del Comune.

Alla luce del riportato diritto, mi sono trovato a chiedermi:

Era quel cartellone pubblicitario ritraente Belén rientrante nella categoria descritta dai giudici di Cassazione?

Aveva quelle potenzialità di disturbo tali da essere previamente valutate dall’ente proprietario della strada o dal Comune?

Non lo so, forse sì, fatto sta che l’hanno tolto.

Ma quando ci ripenso, non posso fare a meno di dire tra me e me… “peccato”.

Avv. Umberto Colabella

umberto.colabella@libero.it

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